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La Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, con la sentenza del 5 febbraio 2026 nella causa Florio et Bassignana c. Italia, ha affrontato una questione centrale del diritto patrimoniale-sanzionatorio: la compatibilità con l’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU del cumulo tra confisca ex art.
322 ter c.p. e il risarcimento del danno erariale disposto dalla Corte dei conti. Il tema riguarda la possibile duplicazione dell’ablazione patrimoniale quando le due misure si riferiscono alla stessa somma e allo stesso fatto. In apertura la Corte ha ricostruito i fatti dei due ricorsi, per poi motivare la scelta di censurare le decisioni contabili in quanto sproporzionate.
Fatti e profilo procedurale dei due casi
Il primo ricorso (n.
34324/15, Florio) riguarda tre persone coinvolte in attività di consulenza fittizia nei confronti di una Procura: a loro carico sono state contestate, tra l’altro, associazione a delinquere, corruzione e truffa. I giudici penali hanno inflitto condanne e disposto la confisca del prezzo e del profitto del reato, mentre la Corte dei conti ha condannato gli stessi soggetti al pagamento a titolo di danno erariale pari ai proventi illeciti, destinati al Ministero della Giustizia.
Il secondo ricorso (n. 65192/16, Bassignana) riguarda un funzionario pubblico della Regione Valle d’Aosta condannato per corruzione e sottoposto sia a confisca che a condanna contabile per l’identico ammontare di somme percepite come tangenti.
Le decisioni interne contrastanti
Le sezioni della Corte dei conti hanno ritenuto legittimo mantenere il risarcimento integrale senza dedurre le somme già confiscate, basandosi sull’autonomia funzionale tra procedimenti penale e contabile e sulle diverse finalità di ciascuna misura. Al contrario, la giurisprudenza di legittimità penale e alcuni orientamenti costituzionali avevano già posto limiti al cumulo tra misure ablatorie analoghe, sottolineando il rischio di una duplicazione sanzionatoria che travalichi il principio di proporzionalità.
La valutazione della Corte europea dei diritti dell’uomo
La Corte di Strasburgo ha esaminato la questione sotto la lente dell’art. 1 Prot. 1 CEDU, dedicando attenzione alla natura e alle funzioni della confisca ex art. 322 ter c.p.. Essa ha riconosciuto che tale istituto è poliedrico: può svolgere funzione ripristinatoria quando mira a sottrarre il profitto illecito, ma può altresì esplicare effetti sanzionatori. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto prevalente la funzione riparatoria della confisca, il che impone di evitare che la stessa somma sia nuovamente reclamata a titolo di danno erariale.
Motivazioni sul piano della proporzionalità
Tre sono i cardini dell’argomentazione della Corte: (1) la corretta identificazione delle funzioni delle misure applicate; (2) la necessità che i procedimenti penale e contabile tengano conto degli effetti complessivi sulle finanze e sui diritti del medesimo soggetto; (3) la prevenzione di risultati paradossali legati all’ordine delle pronunce giudiziarie. Per la Corte, il mantenimento del risarcimento integrale senza deduzione delle somme confiscate ha prodotto un risultato sproporzionato, consentendo allo Stato di incassare importi superiori al danno subito dall’amministrazione lesa e cagionando una duplice ablazione patrimoniale ingiustificata nei confronti del responsabile.
Conseguenze pratiche e orientamenti interni
La pronuncia impone ai giudici nazionali di valutare l’effetto cumulativo di misure disposte da più giurisdizioni: in sede contabile andrà considerata, in fase di quantificazione del danno erariale, la quota già sottratta mediante confisca, lasciando aperta la possibilità di trasferimenti tra amministrazioni pubbliche affinché la parte lesa non rimanga insoddisfatta. Inoltre, la decisione si pone in continuità con recenti orientamenti della Corte Costituzionale e della Cassazione che hanno ricondotto la valutazione della natura della confisca all’oggetto della misura più che alla sua forma, evitando automatismi interpretativi che possano tradursi in una doppia sanzione patrimoniale.
In termini pratici, i giudici penali e contabili dovranno coordinare le valutazioni al fine di rispettare il principio di proporzionalità sancito dall’art. 1 Prot. 1 CEDU. La sentenza del 5 febbraio 2026 in Florio et Bassignana c. Italia costituisce dunque un punto di riferimento per i casi futuri e rappresenta un richiamo a una logica sostanziale che vada oltre la formalistica separazione delle giurisdizioni, per evitare esiti contrastanti e trattamenti diseguali in ragione dell’ordine processuale delle pronunce.

